Mancano meno di tre settimane al 2 agosto 2026, data dalla quale diventano applicabili nell’Unione europea gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 del regolamento europeo sull’AI. Per cinema, pubblicità, videoclip, contenuti social e post-produzione non è una questione astratta: riguarda il modo in cui un’immagine sintetica viene prodotta, riconosciuta e dichiarata al pubblico. La novità più importante è che la trasparenza non coincide con un’unica etichetta. Cambia a seconda di chi fornisce lo strumento, di chi lo utilizza e del tipo di contenuto realizzato.
Ai fornitori dei sistemi generativi è richiesto di rendere rilevabili in formato leggibile dalla macchina i contenuti artificialmente generati o manipolati. In pratica, il segnale dovrebbe viaggiare insieme al file ed essere tecnicamente individuabile. A chi impiega professionalmente quei sistemi spetta invece la comunicazione al pubblico quando immagini, audio o video costituiscono un contenuto sintetico capace di apparire autentico. Sono due livelli complementari: una traccia tecnica per gli strumenti e una dichiarazione comprensibile per le persone.
Per le opere chiaramente artistiche, creative, satiriche o di finzione, il regolamento introduce una forma di equilibrio. La dichiarazione deve esistere, ma può essere presentata in modo appropriato, senza ostacolare la visione o compromettere l’esperienza dell’opera. Questo passaggio è particolarmente rilevante per il cinema: non obbliga a interrompere ogni sequenza con un avviso invasivo, ma chiede di rendere conoscibile l’origine sintetica attraverso crediti, schede dell’opera, descrizioni o altri punti coerenti con il contesto di distribuzione.
Il termine “AI” nei titoli di coda, però, rischia di essere troppo vago. Un modello può essere stato usato per una voce, per estendere una scenografia, sostituire un volto, creare una folla, tradurre il labiale o generare un’intera inquadratura. Una dichiarazione utile dovrebbe indicare almeno la parte interessata, la funzione svolta dallo strumento e il controllo esercitato dalla produzione. Non serve pubblicare il diario completo del processo: serve evitare che interventi profondamente diversi vengano nascosti dentro una formula indistinta.
Il Codice di buone pratiche pubblicato dalla Commissione europea offre un percorso volontario per dimostrare la conformità, mentre le icone europee possono aiutare a rendere uniforme la segnalazione. L’uso delle icone è facoltativo e, da solo, non prova il rispetto della norma. Per una produzione audiovisiva la soluzione più robusta resta quindi un sistema a strati: informazioni tecniche conservate nel file quando disponibili, una dichiarazione visibile nel punto di pubblicazione e crediti più precisi per chi desidera comprendere il processo.
Da oggi conviene trattare la provenienza come un elemento del flusso produttivo, non come una scritta aggiunta all’ultimo minuto. Significa annotare quali strumenti entrano in pre-produzione, ripresa, montaggio, effetti visivi e suono; conservare le versioni; verificare che l’esportazione non elimini i metadati; concordare con piattaforme e distributori dove apparirà la dichiarazione. Questo registro protegge anche il lavoro umano, perché permette di distinguere ciò che è stato generato da ciò che è stato diretto, interpretato, fotografato o composto.
La trasparenza non riduce il valore creativo dell’AI. Può fare il contrario: sposta l’attenzione dal sospetto alla scelta. Quando lo spettatore sa che una parte dell’immagine è sintetica, può giudicare come è stata usata, non soltanto tentare di scoprire se è “vera”. Per il cinema e il video, la scadenza di agosto è quindi l’inizio di una grammatica nuova dei crediti: meno mistero sul processo, più responsabilità sul significato.